L'angolo del Diritto
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La privacy delle persone e le tante webcam pubbliche: dipende da quel che fanno e come lo fanno

È di pochi giorni fa la notizia di un hackeraggio dei sistemi di videosorveglianza di abitazioni, spogliatoi di piscine e palestre e studi medici. Le persone indagate vendevano poi le chiavi di accesso alle immagini per poche decine di euro, consentendo a migliaia di utenti di spiare la vita degli altri...

Parole chiave: L'angolo del diritto (25)

È di pochi giorni fa la notizia di un hackeraggio dei sistemi di videosorveglianza di abitazioni, spogliatoi di piscine e palestre e studi medici. Le persone indagate vendevano poi le chiavi di accesso alle immagini per poche decine di euro, consentendo a migliaia di utenti di spiare la vita degli altri. I reati contestati sono di associazione per delinquere e accesso abusivo a sistema informatico. In questo caso, si tratta evidentemente di sistemi di sorveglianza privati. Ma proviamo a pensare alle diffusissime webcam pubbliche che riprendono immagini in diretta, trasmesse attraverso siti internet al fine di mostrare agli utenti particolari situazioni meteo al mare o in montagna. Tali dispositivi sono puntati sulle spiagge o sulle piste da sci e naturalmente riprendono anche i frequentatori di detti luoghi. La presenza delle webcam non viene in alcun modo segnalata. Come viene gestito quindi il problema del trattamento dei dati ai fini del rispetto della normativa vigente? Qualche anno fa, precisamente nell’anno 2001, il Garante della Privacy era intervenuto sul punto ritenendo legittime le apparecchiature che non consentivano di identificare i soggetti frequentatori dei luoghi, in quanto le stesse erano prive della funzione zoom ed erano a bassa risoluzione. Il Garante è intervenuto nuovamente nel 2010 a proposito dell’utilizzo delle webcam per scopi promozionali-turistici o pubblicitari stabilendo che le attività di rilevazione debbano avvenire con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi. Ciò in ragione del pregiudizio che potrebbe derivare a tali soggetti. Le immagini infatti vengono inserite direttamente sulla rete internet, consentendo a chiunque di visualizzare in tempo reale le persone riprese e di utilizzare le stesse immagini anche per scopi diversi dalle finalità promozionali o pubblicitarie. Tali principi sono tuttora validi. Tuttavia, la tecnologia delle telecamere è migliorata nel corso degli anni e con essa la risoluzione. Non è difficile quindi navigare su una spiaggia al mare e vedere in modo pressoché nitido le persone che sono distese sul bagnasciuga. Tale potente tecnologia viene installata ed utilizzata inconsapevolmente, spesso in violazione alle norme di liceità, correttezza e trasparenza e delle disposizioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati. La struttura che installa dunque un impianto video deve valutare innanzitutto quale sia la finalità che intende perseguire e il bilanciamento degli interessi e dei diritti delle parti in gioco e a quel punto scegliere consapevolmente la tecnologia più idonea. Se la finalità è quella di informare l’utente delle condizioni meteo, la webcam non dovrà permettere in alcun modo il riconoscimento dei tratti somatici dei soggetti eventualmente inquadrati.
Avv. Silla Grava e Avv. Monica Fanton

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