L'angolo del Diritto
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Quell’eredità lasciata alla badante: illegittima se l’anziano è stato “condizionato” nella scelta

Accade sempre più di frequente che gli anziani si avvalgano dell’aiuto di una badante e non è raro il caso in cui tra loro nasca un rapporto di fiducia e affetto, o che invece la badante approfitti della situazione per ottenere più di quanto le spetti.

Parole chiave: Eredità (2), Badante (1), L'angolo del diritto (25)
Quell’eredità lasciata alla badante: illegittima se l’anziano è stato  “condizionato” nella scelta

Accade sempre più di frequente che gli anziani si avvalgano dell’aiuto di una badante e non è raro il caso in cui tra loro nasca un rapporto di fiducia e affetto, o che invece la badante approfitti della situazione per ottenere più di quanto le spetti.
Può allora capitare che l’anziano, capace di intendere e volere ma forse suggestionato dalle circostanze, decida di fare una donazione alla badante. In questo caso, ci sono delle norme che tutelano l’anziano e i suoi familiari?
La risposta è sì, sia in sede penale che in sede civile. Il Codice penale prevede, all’art. 643, il reato di circonvenzione di incapace: ossia sanziona colui che, al fine di ottenere un profitto per sé o per altri, abusi dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore o dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche non interdetta o inabilitata, e li induca a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico dannoso per essi o per altri. È evidente che questa norma può essere invocata anche nel nostro caso perché è ben vero che si è detto che l’anziano è ufficialmente capace di intendere e volere, tuttavia il Codice penale non ritiene necessario che la persona vittima di circonvenzione sia giuridicamente interdetta o inabilitata. È sufficiente che si trovi in stato di infermità o deficienza psichica che potrebbe benissimo essere la condizione delle persone anziane prive della capacità di discernimento e autodeterminazione.
In una recente sentenza della Cassazione penale chiamata ad intervenire in un caso di testamento redatto dall’anziano, la Corte ha ritenuto che laddove il soggetto attivo (la badante) non abbia alcun legame parentale, affettivo o amicale con la vittima, l’induzione al compimento di atti giuridicamente dannosi può essere desunta in via presuntiva e consistere in qualsiasi comportamento o in una qualsiasi attività, anche di per sé banali e legittime, che però siano in grado di condizionare la vittima e la portino a compiere atti che in condizioni normali non avrebbe compiuto.
Dal punto di vista civilistico, la donazione può essere annullata se fatta da soggetto incapace naturale. Tale incapacità consiste nella condizione in cui, pur in assenza di un procedimento giudiziale di accertamento dell’incapacità di intendere e di volere, quest’ultima sussista e sia condizionata da una serie di fattori, non necessariamente permanenti. Ad esempio, rientrano in tali ipotesi, oltre all’anziano, il tossicodipendente, l’alcolizzato, la persona psichicamente labile.
Nonostante tutto quanto sin qui detto, bisogna specificare che non sempre il rapporto tra anziano e badante è ingannevole e condizionato da intento lesivo. A titolo di esempio, citiamo una sentenza del Tribunale di Treviso in cui il giudice ha ritenuto che la donazione effettuata da una signora anziana alla propria badante fosse il risultato di un legame sincero e affettuoso tra le due, confermato dai vicini di casa e contrapposto al totale disinteresse dei parenti verso l’anziana nonna. E dunque ha pronunciato sentenza di “non luogo a procedere”.

Foto: Obecem@123RF.com

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