L'angolo del Diritto
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Quei costi bancari da ridurre se il finanziamento...

A qualcuno di noi è sicuramente capitato di concludere con la banca un contratto di finanziamento e di sottoscrivere delle clausole che riportavano i seguenti titoli: “Estinzione anticipata”, “Importi rimborsabili”, “Importi non rimborsabili”. Che significato hanno tali clausole?

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Quei costi bancari da ridurre se il finanziamento...

A qualcuno di noi è sicuramente capitato di concludere con la banca un contratto di finanziamento e di sottoscrivere delle clausole che riportavano i seguenti titoli: “Estinzione anticipata”, “Importi rimborsabili”, “Importi non rimborsabili”. Che significato hanno tali clausole?
Partiamo da un caso concreto sottoposto di recente al giudice di pace di Conegliano: un consumatore e un istituto di credito concludono un contratto di finanziamento rimborsabile mediante la cessione del quinto dello stipendio e un numero determinato di rate mensili. Tale contratto viene estinto anticipatamente dal consumatore, che chiede quindi alla banca la restituzione delle spese di istruttoria, quali costi relativi ad attività preliminari rispetto alla concessione del credito.  
La banca ritiene di non restituirli in quanto ritenuti indipendenti dalla durata del contratto, quindi “importi non rimborsabili”. Tali costi sono denominati dalla banca con il termine di costi up front, che si distinguono dai cosiddetti recurring, che sono voci di costo legate appunto alla durata del contratto e che sono rimborsabili.
La banca ricorre al giudice di pace per ottenere una pronuncia volta a dichiarare la non rimborsabilità dei costi up front e, a sostegno delle proprie ragioni, invoca le decisioni dell’Arbitro bancario finanziario e della Banca d’Italia che hanno considerato in passato i detti costi non rimborsabili. Inoltre, sempre secondo la banca, il fatto che nei contratti ci sia la distinzione dei costi up front e recurring garantisce il consumatore che ha piena contezza di quali siano i costi.
Queste motivazioni sono state già ampiamente respinte dalla Corte di giustizia europea, nel caso della sentenza “Lexitor” e da recenti sentenze del tribunale di Milano. Motivazioni recepite anche dal giudice di pace, che pertanto ha rigettato la domanda della banca e ha statuito che non può ammettersi la presa in considerazione dei soli costi presentati dall’istituto di credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dall’istituto stesso.
Del resto anche la Banca d’Italia, con le ultime linee orientative, invertendo dunque la rotta, ha precisato che – in caso di rimborso anticipato – dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi a carico del consumatore, imposte incluse.

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