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Quando e a chi serve l’amministratore di sostegno

La figura dell’amministratore di sostegno è entrata per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge 6/2004 ed è uno strumento di protezione della persona che si trova in particolare difficoltà e ridotta capacità di autonomia

Parole chiave: Amministratore di Sostegno (1), Diritto (4)
Quando e a chi serve l’amministratore di sostegno

La figura dell’amministratore di sostegno è entrata per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge 6/2004 ed è uno strumento di protezione della persona che si trova in particolare difficoltà e ridotta capacità di autonomia. Possono beneficiarne per esempio gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute in carcere, i pazienti oncologici in fase terminale, a condizione che la loro situazione non sia così grave da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi e dover ricorrere all’interdizione che, invece, riguarda persone che si trovano in condizione di abituale infermità mentale.
Elemento fondamentale per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno è che le persone beneficiarie siano in grado di esprimere i propri bisogni, le proprie aspettative e aspirazioni al punto che il giudice tutelare e l’amministratore non possono prescindere da esse.
La funzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno è quella di tutelare la gestione patrimoniale di soggetti deboli, ovvero di quelle persone che in un determinato momento della propria vita siano impossibilitate a provvedere alle proprie necessità. Oltre al patrimonio, l’amministratore deve avere cura della persona, quindi deve svolgere i propri compiti tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
Abbiamo parlato di giudice tutelare in quanto la richiesta per l’amministrazione di sostegno deve essere rivolta a lui, presentando un ricorso. Vediamo chi può proporre il ricorso: lo può fare sicuramente il soggetto che necessita dell’amministratore di sostegno, ossia il soggetto beneficiario, ma anche il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore e il pubblico ministero. Nella scelta della persona da nominare quale amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, il soggetto scelto dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura il beneficiario. In un prossimo approfondimento, analizzeremo nello specifico il contenuto del provvedimento del giudice e riporteremo alcuni casi particolari.

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