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Tik Tok: attenzione se a usarlo è un minore

Non abbiamo ancora dimenticato gli anni in cui si parlava della “Balena Blu” o “Blue whale”, quel terribile gioco virtuale che spingeva i ragazzi a gesti estremi: le cronache riportavano un numero più o meno pari a 150 morti in Russia tra il 2015 e il 2016. Poi è arrivato Jonathan Galindo, la figura inquietante che guadagna la fiducia nel web con sistemi malvagi

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Tik Tok: attenzione se a usarlo è un minore

Non abbiamo ancora dimenticato gli anni in cui si parlava della “Balena Blu” o “Blue whale”, quel terribile gioco virtuale che spingeva i ragazzi a gesti estremi: le cronache riportavano un numero più o meno pari a 150 morti in Russia tra il 2015 e il 2016. Poi è arrivato Jonathan Galindo, la figura inquietante che guadagna la fiducia nel web con sistemi malvagi.
Ed ora eccoci di nuovo a leggere un’ennesima triste notizia, una bambina di appena dieci anni morta a Palermo. Sembra stesse partecipando a una blackout challenge – una sorta di gioco, se così può essere definito – su Tik Tok, il social che sta spopolando tra i giovani e non solo. Le indagini delle autorità competenti accerteranno a chi e in che misura vadano attribuite le responsabilità giuridiche per l’accaduto. Nel frattempo, con provvedimento dello scorso 22 gennaio, il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica. Il Garante, in effetti, già a dicembre aveva contestato a Tik Tok la scarsa attenzione alla tutela dei minori, la facilità con la quale è aggirabile il divieto, previsto dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori di 13 anni, la poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti, l’uso delle impostazioni predefinite non rispettose della privacy. Il 27 gennaio scorso ha aperto un fascicolo anche su Facebook e Instagram.
È evidente che oggi è sempre più frequente l’utilizzo da parte dei minori di internet e in generale degli strumenti di comunicazione telematica, al fine di acquisire notizie ed esprimere opinioni. I pericoli per gli stessi minori derivanti dall’anomalo utilizzo dei suddetti mezzi pongono la necessità di una adeguata formazione all’uso della rete telematica. Perché se è vero che l’impiego di tali mezzi consente l’esercizio di un diritto di libertà, è altrettanto vero che esso trova un limite nella tutela delle persone specie se minori di età.
A questo fine interviene innanzitutto la legge. Secondo la normativa vigente per usare i social network occorre aver compiuto 14 anni. Fra i 13 e i 14 anni è possibile farlo, ma con la supervisione dei genitori. Sotto i 13 anni è vietato. Se un infratredicenne attraverso uno di questi strumenti commette un reato o provoca danni, il responsabile è il genitore. Quest’ultimo ha il dovere non solo di impartire al minore un’adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione, ma anche di compiere un’attività di vigilanza sul minore. L’educazione deve essere inoltre finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a se stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica.
Ma la responsabilità ricade anche sul gestore della piattaforma? La normativa di riferimento è quella contenuta nella Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, recepita dal D. Lgs. 70/2003. Le disposizioni non prevedono un obbligo di sorveglianza in capo ai gestori, ma al tempo stesso assegnano loro obblighi di rimozione di contenuti su ordine delle autorità pubbliche nonché oneri di comunicazione che permettano alle stesse autorità di individuare e prevenire attività illecite.
La giurisprudenza ha più volte ampliato la portata di detti obblighi. Da ultimo, la Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità del gestore della piattaforma sussiste qualora questi non abbia provveduto alla rimozione dei contenuti illeciti, quando abbia continuato a pubblicarli nonostante fosse a conoscenza dell’illecito, ragionevolmente constatabile, e quando abbia la possibilità di attivarsi utilmente. Sarebbe quindi in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza un’auspicabile azione dei gestori diretta a prevenire la commissione di condotte illecite.

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