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Per una legittima difesa che non sia Far West

Novità più favorevoli per chi si difende. Con un distinguo

Parole chiave: Decreto sicurezza (1), Legittima difesa (2), Armi (4)
Una pistola e un paio di manette

Nuove norme di legge cambiano lo sguardo della stessa nei confronti della legittima difesa in ambito domestico: si passa in buona sostanza dal “mai, a meno che”, al “sempre, salvo che”. Un cambiamento forte di tipo politico e culturale, molto meno sul piano processuale: comunque inquirenti e giudici dovranno continuare a valutare caso per caso ogni situazione. E, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, il Catechismo è chiaro e la invoca a protezione della propria vita e di quella delle persone che custodiamo. Sempreché si tratti di extrema ratio; la violenza sia reale e non presunta; la risposta sia proporzionata all’offesa.

Legittima difesa in casa propria: tanti cambiamenti, ma in realtà...
Novità più favorevoli a chi si difende. Ma si continuerà a valutare caso per caso
È uno dei temi caldi del momento, ma il suo spirito aleggia nelle democrazie occidentali di ogni tempo – se non altro per l’imprescindibile legame con il bene fondamentale della vita –, infiammando di volta in volta il dibattito politico e dividendo sia l’opinione pubblica che i soggetti deputati a interpretarne i limiti, ovvero a darvi applicazione.
Parliamo di legittima difesa che, dopo gli interventi del 2006 e 2017, è di recente tornata al centro di revisioni normative. In quali casi può considerarsi legittima, e come tale non punibile – resta la domanda a monte – la condotta di colui che per salvaguardare la propria incolumità fisica si renda a sua volta reo di un delitto verso chi ha minacciato la sua stessa vita (un esempio, il rapinatore a mano armata)? Perché è questo l’eterno crinale su cui si muove il principio e quanti, a seconda del periodo storico e del contesto sociale, sono costretti a destreggiarsi in questa vischiosa materia: dal legislatore, che in risposta alle istanze di sicurezza e ordine pubblico del proprio tempo è chiamato a far slittare i paletti della legge ora più in qua ora più in là; agli operatori del diritto (avvocati, magistrati, giuristi), vincolati a spostarsi in un campo da gioco dai confini non sempre abbastanza netti. 

Legittima difesa tra percezione e realtà
Approccio mantenuto anche in quest’ultima riforma firmata Governo gialloverde. Dove, nel rimettere mano alla legittima difesa, il legislatore si è fatto carico delle nuove paure della collettività, che negli ultimi anni (come narrano le cronache) è rimasta effettivamente scottata da una lunga, spesso efferata serie di episodi di criminalità, consumati essenzialmente in abitazioni private, ma anche in esercizi commerciali di periferia (si ricorderà, per restare in territorio veneto, il caso del benzinaio Graziano Stacchio che, accorso in difesa del vicino gioielliere, fu accusato di eccesso di legittima difesa e poi assolto), e il più delle volte conclusisi con la morte del malcapitato.
Sentitasi orfana di tutele, insomma, la comunità ha investito la politica del potere-dovere di intervenire e la politica ha orientato la mutata percezione del senso di sicurezza collettivo in nuove norme di legge, spostando l’ago della bilancia (volto a tenere in equilibrio i diversi interessi-diritti), verso la cosiddetta “pancia” della gente.  
Novità: come difendersi dentro casa
Ma vediamo le novità. Fermo restando che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempreché la difesa sia proporzionata all’offesa”, lo stesso articolo 52 del Codice penale aggiunge ora un rafforzativo, specificando che – nel caso di violazione di domicilio – il richiesto rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa “sussiste sempre”. Non va più nemmeno provato, insomma.
Prima della riforma, la proporzionalità tra difesa e offesa «lasciava al giudice un margine interpretativo troppo largo. Il Governo ha quindi pensato di comprimerlo dando questa circostanza per presupposta almeno negli spazi del privato», quando cioè «la legittima difesa viene compiuta all’interno del proprio domicilio o in ogni altro luogo in cui venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale», hanno spiegato i legali intervenuti a un recente convegno organizzato dal gruppo politico scaligero Verona Domani.
Il che non legittima il cittadino colto in casa da un malintenzionato a sparargli addosso arbitrariamente. Se non si vuole rischiare la galera, restano comunque dei limiti da rispettare. Occorre infatti aver usato “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo a difendere la propria o altrui incolumità, ovvero i beni propri o altrui”, e che l’intruso non sia “desistente” (non abbia cioè abbandonato il proposito criminoso), ovvero che la sua condotta configuri comunque “un pericolo di aggressione”. Disposizioni molto puntuali sul piano letterale, che in sede di giudizio potrebbero però aprire nuove maglie di interpretazione.
La stessa norma specifica, infine, altra novità, che “c’è sempre legittima difesa per chi, nel proprio domicilio, respinge un’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
Eccesso colposo. Stop al risarcimento dei danni
Altra disposizione interessata dalla riforma è il famigerato “eccesso colposo” (articolo 55 del Codice penale). Fino ad oggi, chi eccedeva il limite del pericolo attuale e della necessità di difendersi – requisiti visti nell’articolo 52 anche con riguardo alla legittima difesa non domiciliare – rispondeva comunque del delitto colposo (omicidio colposo, ad esempio). D’ora in poi, invece, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare la punibilità sarà sempre esclusa se chi, “trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità”. Ossia quando l’aggressore agisce in “circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”. È il caso degli assalti notturni, o di donne aggredite mentre erano sole a casa.
Ma la novità più eclatante riguarda l’aspetto economico. Perché chi verrà assolto dal reato di eccesso di legittima difesa non sarà più nemmeno tenuto a risarcire il danno causato dal fatto. «Un altro punto forte della riforma», hanno commentato i relatori del convegno, sottolineando i paradossi della precedente disciplina. «Emblematico il caso del padovano Franco Birolo che, mentre dormiva al piano superiore della sua attività, sentendo rumori sospetti dal piano basso, decise di scendere a capire cosa stesse succedendo, e nel sorprendere tre ladri all’azione ne colpì uno ferendolo a morte. E che oltre a dover subire un processo per eccesso di legittima difesa, nonostante l’assoluzione dal fatto (in sede di appello), fu costretto a rimborsare del danno la famiglia della vittima con una somma di ben 350mila euro».
Altro favore economico accordato è il passaggio delle spese sostenute per il giudizio, a carico dello Stato, sempre che chi ha esercitato la legittima difesa abbia ottenuto un provvedimento di archiviazione, una sentenza di non luogo a procedere o una sentenza di proscioglimento.
Conclusioni di una riforma
Se la legge raggiungerà l’obiettivo prefisso di far sentire i cittadini più al sicuro, lo si vedrà sul campo. Presumibilmente scoraggerà quantomeno le violazioni di domicilio di natura per così dire goliardica, visto il maggior potere di azione conferito all’inquilino. Certo è che la nuova disciplina rappresenta ancora una volta una risposta di matrice politico-ideologica, più che contenere grandi rivoluzioni giuridiche.
A parte qualche palese potenziamento di tutela del cittadino aggredito in casa propria (come la presupposta proporzionalità tra offesa e difesa, e l’estensione della condizione di non punibilità ai casi di necessità di difendere anche beni patrimoniali: dai risparmi di una vita all’incasso della giornata), per il resto sembra che il legislatore si sia limitato a un ribaltamento di prospettive, sia cioè passato dal disporre un imperativo negativo ammorbidito da alcune eccezioni (parafrasando: “vietato uccidere il malintenzionato che si introduce con violenza nella propria abitazione, salvo che…”), alla delega al cittadino di un potere di fare (difendersi con ogni mezzo), a sua volta arginato da altre eccezioni (“hai facoltà di uccidere l’intruso, eccetto quando…”).
Il che metterà la giurisprudenza nuovamente davanti a un bivio. Quale criterio usare, ad esempio, per accertare il presupposto del grave turbamento? Concetto dai contorni assai vaghi, e come tale suscettibile di più interpretazioni.
Altra possibile discussione potrebbe sorgere attorno a quello che oggi appare più un vantaggio: l’applicazione dell’istituto anche ai casi in cui la vittima di una rapina sia stata costretta ad aggredire il reo per difendere dal pericolo attuale di una offesa grave i propri beni materiali, che il legislatore ha ritenuto, un po’ anacronisticamente, meritevoli di tutela alla pari dell’incolumità personale.
E infine: comunque sarà sempre un giudice a valutare e decidere come sia veramente andata. Come prima.
Francesca Saglimbeni

Primo: uccidere solo se... Così parla il Magistero

È sempre legittima la difesa? Con qualunque mezzo e in qualunque situazione? Le questioni morali e giuridiche sono molte e complesse. Le storie e i racconti di chi per legittima difesa ha finito con l’uccidere uno sconosciuto introdottosi nella propria casa, non raccontano solo grandi sofferenze dal punto di vista psicologico, ma esprimono tutto il travaglio della coscienza che non è riducibile alla licenza di difendersi con qualunque mezzo.
La legittimità della difesa nasce con il diritto romano ed è stata regolata prima nella legge delle Dodici Tavole e poi nel Digesto in cui è definita con la formula vim vi repellere licet (è lecito respingere la violenza con la violenza). La stessa legge del taglione “occhio per occhio dente per dente” nasce non per legittimare la vendetta, ma anzitutto per definire una giusta proporzione e limitare la pena: per il furto di un pane la sanzione è un pane! Non la mano o il braccio, o la vita del colpevole e così via. Insomma la legittima difesa nasce per tutelare un diritto minacciato da un crimine, non per punire l’aggressore.
Nella stessa linea il Catechismo della Chiesa cattolica: «La legittima difesa, oltre che un diritto, può essere anche un grave dovere, per chi è responsabile della vita di altri. La difesa del bene comune esige che si ponga l’ingiusto aggressore in stato di non nuocere” (n. 2265). La difesa insomma è un dovere quando sono in gioco altri e quando hai la responsabilità di altre persone. Tanto più se l’altro è debole e inerme. Certo, il Vangelo invita a porgere l’altra guancia evitando di rispondere alla violenza con la violenza. Ma attenzione: la guancia di cui si parla è la propria, non quella altrui. Al diritto di difendermi posso sempre rinunciare; ma al dovere di proteggere altri, no.
In definitiva sono almeno tre le condizioni di legittimità della difesa: il ricorso alla forza a scopo di difesa deve costituire l’extrema ratio per difendere se stesso o altri da un’aggressione; la violenza minacciata dall’aggressore deve essere reale, effettiva, non presunta. Non è lecita la violenza preventiva o dissuasiva; la reazione di chi legittimamente si difende, deve essere proporzionata alla violenza dell’offesa. Non è legittima un’uccisione difensiva di fronte a una minaccia che interessi solo beni materiali, né una reazione post-factum (come rappresaglia, vendetta o simili).
Ostentare facili slogan per cui “la difesa è sempre legittima” espone la coscienza collettiva alla presunzione che l’altro è una minaccia e un pericolo. Il rischio è che tale posizione, decisamente immorale, si traduca in una barbarica coltivazione di una cultura della violenza. Se è comprensibile che una persona che ha già subito rapine, spinta dalla rabbia e dall’esasperazione, comperi un’arma da fuoco e la usi in caso di una nuova rapina, è altresì condannabile quella comunità civile che avendo il dovere di provvedere alla sicurezza dei propri cittadini, li costringa a farsi giustizia da sé.
Renzo Beghini

Per una legittima difesa che non sia Far West
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